Nello svolgimento quotidiano delle attività lavorative è possibile ravvedere fatti o condotte illecite (o che appaiano tali). Coloro che segnalano tali fatti o condotte non solo favoriscono una repressione efficace, ma manifestano un coinvolgimento eticamente corretto ed una impostazione culturale che costituisce, essa stessa, il primo deterrente al fenomeno della commissione di reati. Tuttavia, per timore di ripercussioni negative sulla propria posizione, può accadere che i dipendenti non segnalino queste situazioni agli organi legittimati ad intervenire: prevedere una tutela specifica dovrebbe incoraggiare un comportamento civico più virtuoso.

A questo scopo si è introdotto nell’ordinamento italiano il D.Lgs. n. 24 del 2023. Fin d’ora si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023, la presente procedura NON si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La segnalazione riguarda situazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo e possono comprendere, oltre a quanto appreso in virtù del ruolo ricoperto, anche le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle attività lavorative, seppure in modo casuale.